Esenzione IRES da Finanziaria 2007 per le associazioni senza fine di lucro

Pubblicato il 27 dicembre 2014 Con il decreto emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 16 dicembre 2014, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 298 del 24 dicembre 2014, si individuano le associazioni senza fine di lucro ammesse a fruire dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 185, della legge Finanziaria 2007.

La norma prevede che - dal periodo d’imposta 2007 - le associazioni che operano per la realizzazione, ovvero partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, “sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES”. Sono, inoltre, esenti dagli obblighi previsti dal D.P.R. n. 600/1973 e seguenti modificazioni.

La Finanziaria 2007, in particolare, demanda al Ministero l’emanazione di un decreto al fine di individuare soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy