Esenzione Irap solo ai “minimi”

Pubblicato il 17 gennaio 2008

Nell’interrogazione dell’onorevole Maurizio Leo, deputato An, si è chiesto, ieri, di sapere se le persone fisiche che posseggono i requisiti per godere del regime fiscale semplificato – vale a dire l’esenzione dal pagamento dell’Irap per i contribuenti la cui attività sia riconducibile alla nozione di attività “minima”, secondo la Legge 28 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008) – sono tenute alla corresponsione del tributo regionale se optano per il regime ordinario ai fini Iva e delle imposte sul reddito.

La risposta di Alfiero Grandi, sottosegretario all’Economia, è che il “minimo” risulta esente da Irap solo quando si avvale del regime previsto dall’attuale Finanziaria, non operando l’esenzione quando il contribuente munito dei requisiti per fruire del regime dei minimi scelga quello ordinario di applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi.

Ne consegue che per i soggetti “privi di organizzazione” faranno ancora fede le indicazioni contenute nelle pronunce della Suprema Corte sull’argomento Imposta regionale sulle attività produttive.

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