Imu, esenzione per immobile occupato abusivamente alla Corte costituzionale

Pubblicato il 17 aprile 2023

Con ordinanza interlocutoria n. 9956 del 13 aprile 2023, la Corte di cassazione ha trasmesso alla Consulta gli atti relativi a una questione di legittimità costituzionale della disposizione relativa all'applicazione dell'Imposta municipale propria (Imu).

La norma in esame è quella contenuta nell'articolo 9, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011, nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis al caso specificamente sottoposto all'attenzione degli Ermellini.

Tale disposizione è stata censurata nella parte in cui non prevede l'esenzione d'imposta Imu nelle ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

Nuova disciplina favorevole all'esenzione: non retroattiva

Si segnala, innanzitutto, che nel giudizio nel cui contesto è stata sollevata la questione - in cui una società contribuente aveva impugnato il diniego oppostole a domanda di rimborso dell'Imu - non assume alcuna rilevanza l'entrata in vigore, nelle more, dell'art. 1, comma 81, della Legge n. 197/2022 che ha espressamente previsto l'esenzione dall'imposta per gli immobili abusivamente occupati.

La predetta norma - ammette infatti la Corte - non può essere considerata retroattiva, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso, né interpretativa in quanto il suo contenuto precettivo non si ricollega ad altra norma preesistente da chiarire o precisare.

Interpretazione consolidata: ravvisato contrasto con principi costituzionali

La Suprema corte, ciò posto, richiama l'interpretazione ormai consolidata, resa dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla disciplina Imu previgente, come detto applicabile nel caso in parola.

Orientamento, questo, ai sensi del quale l'occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'imposta Ici/Imu.

Ebbene, secondo la Sezione tributaria della Corte, tale lettura, potendosi assumere in termini di "diritto vivente", porrebbe una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale.

Sussisterebbero, secondo l'organo rimettente, elementi di contrasto con il principio di capacità contributiva, capacità che deve essere effettiva nel senso di certa ed attuale, e non meramente fittizia.

Principio, del resto, connesso a quelli di eguaglianza e di ragionevolezza, con conseguente necessità che fatti economici che esprimono pari capacità contributiva siano disciplinati in modo uguale.

La Cassazione, quindi, con riferimento agli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, ritiene possa venire a mancare lo stesso presupposto dell'imposta, vale a dire l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene, quali manifestazioni della richiamata capacità contributiva.

Da qui la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

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