La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10392 e 10394 del 21 aprile 2025, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013.
La prima ordinanza - n. 10392/2025 - ha stabilito che l’esenzione non può essere riconosciuta per gli immobili acquistati dall’impresa e successivamente ristrutturati, anche mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Secondo la Corte, il beneficio fiscale è riservato solo ai fabbricati costruiti ex novo dall’impresa, poiché la norma ha carattere eccezionale e non consente interpretazioni estensive. In assenza del requisito della costruzione originaria, l’esenzione non è applicabile, anche se l’immobile è poi destinato alla vendita.
In altri termini, l’esenzione prevista per i fabbricati destinati alla vendita si applica esclusivamente agli immobili costruiti direttamente dall’impresa costruttrice.
Non spetta invece per gli immobili acquistati e poi ristrutturati, anche se successivamente destinati alla vendita.
Le agevolazioni tributarie, infatti, essendo eccezionali, non possono essere estese oltre quanto espressamente previsto dalla legge.
Con la seconda ordinanza - n. 10394/2025 - i giudici di legittimità hanno chiarito che la locazione, anche di pochi giorni, fa decadere in modo definitivo dall’esenzione IMU, in quanto interrompe la destinazione alla vendita richiesta dalla norma.
Non è ammesso, in questi casi, applicare l’esenzione solo in proporzione ai mesi in cui l’immobile non era locato.
Infatti, il legislatore ha individuato in maniera tassativa i casi in cui l’esenzione può applicarsi per periodi inferiori all’anno, e l’ipotesi degli immobili-merce locati non vi rientra.
L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte rafforza una lettura restrittiva e rigorosa della disciplina in materia di agevolazioni IMU per le imprese costruttrici, richiamando l’esigenza di rispettare scrupolosamente i requisiti di legge.
L’esenzione resta pertanto circoscritta ai soli casi di:
Di seguito i principi enunciati dalla Suprema corte:
E ancora:
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