L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 343 del 23 novembre stabilito che una società facente parte di un gruppo bancario estero che presti servizi di assistenza alle banche italiane del gruppo, attraverso una propria consociata residente in Italia ha diritto all’esenzione dei corrispettivi. L’Agenzia ha richiamato i principi contenuti nell’articolo 6 della legge 133 del 13 maggio 1999, secondo cui sono esenti da Iva le “attività ausiliarie” (previste dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del Testo Unico bancario), svolte all’interno del gruppo bancario.
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