Precisazioni del ministero della Giustizia sulla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro.
Le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi per controversie individuali di lavoro, sono soggette al pagamento del contributo unificato nel caso in cui le parti sino titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del DPR n. 115/2002 (vale a dire di un reddito superiore a tre volte quello utile all'accesso al patrocinio a spese dello Stato).
Parimenti, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dal medesimo art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Sono queste le precisazioni contenute in una circolare del Dipartimento per gli affari di Giustizia del 9 gennaio 2023, per come fornite in risposta ad alcuni quesiti che evidenziavano difficoltà interpretative in ordine all'articolo unico della Legge n. 319/1958 (recante l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro), nella parte relativa alla determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari.
In particolare, era stato chiesto di chiarire se:
Nella circolare, viene in primo luogo rammentato che il trattamento fiscale del processo del lavoro, tradizionalmente esente da ogni tassa e spesa, è stato modificato dal Dl n. 98/2011, introduttivo della previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
Tali controversie, a seguito delle nuove previsioni, sono divenute soggette al contributo unificato, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, fissate dal testo unico sulle spese di giustizia.
Nondimeno, proprio alla luce delle disposizioni del testo unico, l’imposizione del pagamento del contributo unificato è stata resa operante in ragione del superamento di una determinata soglia di reddito personale.
Rimane, infatti, un’area di esenzione soggettiva legata al reddito, posto che all'obbligo di pagamento del CU sono tenute solo "le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76".
Ne discende che restano esentati dal pagamento del contributo unificato i titolari di redditi che non superino tale soglia.
Il Dl n. 98/2011 - viene, altresì, precisato - ha apportato modifiche anche all’articolo unico della Legge n. 319/1958, segnatamente al primo dei due commi della norma.
A seguito della citata novella, infatti, si prevede che atti, documenti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o pubblico impiego, nonché alle cause di previdenza e assistenza, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura “fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115” (ossia in materia di contributo unificato).
Come visto, quindi, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato opera in funzione della capacità reddituale della parte: coloro che dall'ultima dichiarazione dei redditi risultino titolari di un reddito superiore a tre volte quello utile all'accesso al patrocinio a spese dello Stato sono tenuti al pagamento del contributo unificato, mentre permane - indipendentemente dal reddito posseduto - l’esenzione da ogni altra spesa, tassa o diritto.
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