In materia di poteri del funzionario della riscossione nell’ambito dell'esecuzione forzata, il Dipartimento delle finanze precisa che non c’è illecito nell’accettare il pagamento in contanti dal debitore che intende evitare il pignoramento.
Diversamente, non è permesso procedere all’incasso diretto dei canoni per l’occupazione mercatale.
Con risoluzione n. 2/DF del 2 marzo 2021 si offrono chiarimenti circa i comportamenti dei funzionari della riscossione che agiscono in sede di esecuzione forzata; in particolare, si chiede se si incorre nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge n. 160/2019, che vieta espressamente l’attività di incasso diretto da parte dei soggetti cui gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate, qualora il debitore esecutato offra di effettuare nelle mani del funzionario, al fine di evitare il pignoramento, il pagamento.
Occorre ricordare che il funzionario responsabile della riscossione viene nominato dall’ente locale o dal soggetto affidatario ed esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
In base al DPR sulla riscossione (n. 602/1973), sia l’ufficiale che opera per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati.
E’, quindi, tenuto, qualora proceda in sede di esecuzione forzata, ad applicare l’art. 494 del c.p.c., ai sensi del quale il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
In questo caso l’esecuzione non avviene in quanto il debitore ha versato nelle mani del funzionario la somma per cui si procede, evitando il pignoramento.
Può, dunque, sostenersi che l’ufficiale della riscossione, in qualità di dipendente del soggetto affidatario, non viola la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione.
Contraria è la conclusione nel caso di possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione.
In tale materia si ricorda che, dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzati è istituito dai comuni e dalle città metropolitane; la norma dispone che gli importi del canone in parola vengono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma Pagopa.
Si esclude, pertanto, l’incasso diretto di tali entrate locali da parte dei soggetti affidatari.
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