Esdebitazione come effetto conseguente alla esecuzione del piano
Pubblicato il 29 gennaio 2015
La legge
non prevede una pronuncia espressa relativa all'
esdebitazione che è, comunque, un
effetto conseguente alla esecuzione del piano di composizione della crisi e
non alla sua semplice omologazione.
Sono queste le conclusioni rese dal Tribunale di Busto Arsizio, con
decreto del 15 settembre 2014, e con cui è stato omologato un piano di
composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da un consumatore ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1bis della Legge n.
3/2012.
Il giudice lombardo, nel caso in esame, ha ritenuto sussistenti i
requisiti di ammissibilità della procedura sulla base della
documentazione prodotta e delle
relazioni predisposte dal
professionista incaricato, in luogo dell'organismo di composizione della crisi; in dette relazioni era stato
motivatamente espresso – a detta del Tribunale - un
giudizio di convenienza rispetto all'attività liquidatoria.
Nel corso della procedura, l'
agenzia di riscossione,
unica creditrice dell'istante, si era
opposta all'omologazione sull'assunto che il debitore avesse già proceduto alla vendita dell'immobile indicato nella proposta, prima dell'omologazione medesima.
Nella specie, in realtà, nella
integrazione della proposta era stato espressamente indicato che la quota di 1/6, unica proprietà dell'istante, di un immobile in comproprietà, sarebbe stata venduta agli altri contitolari.
E secondo il Tribunale, poiché la vendita della quota era stata effettuata
nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, il
piano doveva ritenersi
omologabile.
Unico creditore, procedura semplificata
La sussistenza di un
unico creditore, difatti, comportava che l'
attività di esecuzione del piano, prevista dall'articolo 13 della Legge 3/2012, si svuotasse di contenuto o
si riducesse al mero versamento, da parte del professionista incaricato,
della somma ricavata dalla vendita alla creditrice.
Da rilevare che, attraverso questo piano di composizione, è stato ritenuto congruo che il consumatore versasse una somma pari a circa 11mila euro, ricavata dalla vendita della quota di proprietà dell'immobile, rispetto ad un debito iniziale con Equitalia di circa 87mila euro.