Esclusione dagli appalti per condanna penale. Scelta agli Stati membri

Pubblicato il 27 giugno 2017

La Corte di Giustizia Ue si mostra propensa a riconoscere discrezionalità agli Stati membri nel fissare, tramite proprie leggi nazionali, i casi di esclusione dalle gare di appalto delle imprese i cui amministratori si siano macchiati di condanne penali.

E’ quanto emerge dalle Conclusioni dell’Avvocato generale della Corte giustizia Ue, chiamata ad esaminare una controversia sottoposta dal Consiglio di Stato italiano; quest’ultimo a sua volta adito per pronunciarsi (confermandolo o meno) su un provvedimento emesso da una stazione appaltante, concernente l’esclusione da una gara d’appalto di un’impresa concorrente, il cui amministratore era stato condannato per gravi reati.

Premette il Collegio rimettente, che la normativa italiana sugli appalti pubblici vieta l’aggiudicazione degli stessi a coloro che siano stati condannati per reati gravi ai danno dello Stato “o delle Comunità” tali da incidere sulla loro moralità professionale. Tale divieto si estende altresì alle imprese i cui amministratori risultino condannati per detti fatti, salvo il caso in cui le menzionate imprese dimostrino la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dei loro amministratori. Ebbene, al fine di risolvere la controversia sottoposta, il Consiglio di Stato chiede in sintesi alla Corte europea, se la normativa italiana in virtù della quale è stata disposta l’esclusione in esame, sia compatibile con la Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

E l’Avvocato generale – tramite le proprie conclusioni rese il 21 giungo 2017 nella causa C 178/2016 – propone di rispondere che l’art. 45 della suindicata Direttiva 2004/18/CE, non osta ad una norma di diritto nazionale che consenta all'amministrazione aggiudicatrice: a) di prendere in considerazione una condanna penale inflitta all'amministratore di un’impresa concorrente per un reato che incide sulla sua moralità professionale, quando costui sia cessato dalla carica entro l’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, benché la condanna non fosse all'epoca definitiva: b) di escludere dalla partecipazione all'appalto la predetta impresa concorrente, per non essersi dissociata in maniera completa ed effettiva dalla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore.

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