Costituisce problema tecnico di speciale difficoltà quello inerente all’individuazione del giudice da adire in sede di reclamo, qualora siano in discussione questioni concorrenti che riguardino sia l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, sia il possesso e l’esercizio dei diritti medesimi.
In tale contesto, pertanto, la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo quanto espresso nel disposto di cui all’articolo 2236 del Codice civile, solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino gli estremi della colpa lieve.
E’ quanto motivato dai giudici di merito nell’escludere la responsabilità professionale di un avvocato in una vicenda in cui quest’ultimo era stato chiamato in causa dal Comune che egli stesso aveva patrocinato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni promosse rispetto ad alcune decisioni del Commissario per gli usi civici.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2954 del 16 febbraio 2016.
Nella pronuncia di legittimità, in particolare, è stato precisato come, nelle cause come quella in esame, l’accertamento sulla prestazione professionale in concreto eseguita dal professionista e la valutazione, in termini necessariamente probabilistici, sul fatto che essa abbia implicato o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, sono rimessi al giudice di merito, il cui relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto.
E secondo la Suprema corte,nella specie, era del tutto “plausibile" la conclusione dell’organo giudicante nel merito sull’inclusione della questione affrontata dal legale nell’area della specifica difficoltà di cui all’articolo 2236 del Codice civile.
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