Misure cautelari con valutazione prognostica

Pubblicato il 15 settembre 2015

Con sentenza n. 36918 depositata il 14 settembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, avverso la pronuncia con cui il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al contestatogli reato fiscale di cui all'art. 8 D.Lgs 74/2000.

Avverso la pronuncia, il ricorrente deduceva l'insussistenza delle esigenze cautelari. Nei suoi confronti, infatti, era senz'altro pronosticabile l'irrogazione di una pena contenuta nei limiti di applicabilità del beneficio della sospensione condizionale, in quanto ad analogo approdo si era giunti nei confronti di altro coimputato.

Nel respingere la doglianza, la Cassazione ha ritenuto corretto l'approdo del Collegio cautelare, secondo cui, nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio da irrogare, pur nel minimo edittale di cui all'art. 8 D.Lgs 74/2000, difficilmente sarebbe stato contenibile nel limite necessario per la sospensione condizionale della pena, tenuto conto dell'aumento dovuto alla continuazione dei reati per le diverse annulaità in relazione alle quali si era articolata la condotta criminosa.

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha ribadito come il novellato art. 275 comma 2 bis c.p.p. disponga, seppur con talune eccezioni, l'inapplicabilità della misura custodiale, laddove il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

A tal fine, dunque, il giudice cautelare è tenuto ad eseguire una valutazione prognostica circa la futura condanna (che sia contenuta nel limite dei tre anni); valutazione che non può essere astratta ma assistita da un criterio di concretezza, di modo che l'esito finale del giudizio possa essere attribuito anche a riti alternativi, non tanto in base alla loro ipotetica praticabilità, ma piuttosto, in base ad elementi che ne facciano dedurre la più che probabile fattibilità.

Alla luce di ciò, nel caso in esame – ha concluso la Cassazione – lo scrutinio del Tribunale cautelare è stato esemplare, laddove ha tenuto conto sia delle incertezze e della imprevedibilità dei riti alternativi (posto che nulla di concreto era emerso in tal senso), sia della posizione differenziata del ricorrente rispetto all'altro coimputato, che aveva optato per il patteggiamento.

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