Nella vigenza dell’art. 49 della Legge n. 247/2012 – disciplina transitoria per l’esame d’avvocato, che rimanda, quanto alle modalità, alla normativa previgente – i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rivelano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto numerico a garantire la trasparenza della valutazione.
La suindicata norma transitoria ex art. 49 Legge n. 247/2012, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 46 medesima legge professionale, non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità. Va precisato, difatti, che nell’ambito della propria piena discrezionalità, la circostanza che il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui al cit. art. 46, non vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria (art. 49) che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa (previsione che, per l’appunto, è stata ritenuta a più riprese legittima dalla Corte Costituzionale).
E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, respingendo le ragioni di un aspirante avvocato, che si era opposto alla valutazione dei propri elaborati scritti all’esame di Stato, effettuata dalla Commissione mediante mera espressione del voto numerico; modus operandi che, a detta del ricorrente – ma non per i Giudici amministrativi, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017 – si poneva in contrasto con le disposizioni normative che imponevano la motivazione.
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