Esame avvocato. La valutazione degli scritti va motivata

Pubblicato il 21 luglio 2015

Con sentenza n. 9366 depositata il 14 luglio 2015, il Tar Lazio, sezione seconda quater, ha accolto il ricorso di un aspirante avvocato, volto a censurare la sua illegittima esclusione dalle prove orali dell'esame di avvocato, avendo egli conseguito, agli scritti, un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.

Censurava in particolare il ricorrente, la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione ai giudizi negativi, per cui non era dato rinvenire alcuna esternazione, né attraverso segni grafici nè attraverso espressioni verbali, dalla quale si potessero dedurre le specifiche ragioni giustificative della valutazione.

Censurata inoltre l'insufficienza – ai fini dell'esclusione all'orale – del mero voto numerico.

Lo stesso legislatore, d'altra parte – a detta del ricorrente - si era già fatto carico di tali problematiche, predisponendo, nella nuova riforma professionale di cui Legge 247/2012, un'apposita disposizione (al momento ancora inapplicata) che imponesse un diverso metodo di correzione degli elaborati, mediante annotazione di osservazioni positive e negative su ciascun punto degli stessi.

Nell'accogliere le doglianze sollevate, il Tar ha chiarito come sia in effetti inammissibile sottrarre la valutazione degli scritti a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio.

La motivazione, invero, è l'ambito all'interno del quale si celano gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una "catena di giudizi" e che sfociano poi nella valutazione, sintetizzata nel voto numerico.

Il vuoto motivazionale – proseguono i giudici amministrativi – pregiudica lo stesso esercizio della funzione amministrativa e la soddisfazione del parametro di cui all'art. 3 Legge n. 241/1990 (che espressamente prevede l'obbligo di motivazione quale aspetto del diritto ad una buona amministrazione).  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy