Con sentenza n. 9366 depositata il 14 luglio 2015, il Tar Lazio, sezione seconda quater, ha accolto il ricorso di un aspirante avvocato, volto a censurare la sua illegittima esclusione dalle prove orali dell'esame di avvocato, avendo egli conseguito, agli scritti, un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissione di 90 punti.
Censurava in particolare il ricorrente, la carenza di motivazione e di istruttoria in relazione ai giudizi negativi, per cui non era dato rinvenire alcuna esternazione, né attraverso segni grafici nè attraverso espressioni verbali, dalla quale si potessero dedurre le specifiche ragioni giustificative della valutazione.
Censurata inoltre l'insufficienza – ai fini dell'esclusione all'orale – del mero voto numerico.
Lo stesso legislatore, d'altra parte – a detta del ricorrente - si era già fatto carico di tali problematiche, predisponendo, nella nuova riforma professionale di cui Legge 247/2012, un'apposita disposizione (al momento ancora inapplicata) che imponesse un diverso metodo di correzione degli elaborati, mediante annotazione di osservazioni positive e negative su ciascun punto degli stessi.
Nell'accogliere le doglianze sollevate, il Tar ha chiarito come sia in effetti inammissibile sottrarre la valutazione degli scritti a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio.
La motivazione, invero, è l'ambito all'interno del quale si celano gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una "catena di giudizi" e che sfociano poi nella valutazione, sintetizzata nel voto numerico.
Il vuoto motivazionale – proseguono i giudici amministrativi – pregiudica lo stesso esercizio della funzione amministrativa e la soddisfazione del parametro di cui all'art. 3 Legge n. 241/1990 (che espressamente prevede l'obbligo di motivazione quale aspetto del diritto ad una buona amministrazione).
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