Con la risposta ad interpello n. 73 del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la nuova norma dell’articolo 83 del Tuir, come modificata dal Decreto legge n. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 12) e poi dalla Legge n. 197/2022, che consente di dare immediata rilevanza fiscale agli errori contabili, qualificati come ''rilevanti'' ai sensi del principio contabile OIC 29.
L’occasione è offerta da una specifica istanza di interpello presentata da una società che fa presente di avere l'esercizio coincidente con l'anno solare e di redigere il proprio bilancio in conformità alle norme dei principi contabili (OIC adopter). Nel corso del 2022, a seguito del cambio dell’assetto proprietario, il nuovo management ha riscontrato la presenza di errori contabili qualificati come rilevanti (ai sensi del citato OIC29, par. 44), commessi nella rilevazione del maxi-canone dei canoni di prefinanziamento e dei canoni di leasing relativi - sin dalla sua sottoscrizione - ad un contratto per l’utilizzo di un immobile, stipulato con una società di leasing, destinato allo svolgimento delle attività esercitate dallo stesso soggetto giuridico.
Alla luce di ciò, la società evidenzia di aver proceduto con la correzione degli errori contabili, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, esclusivamente nel bilancio 2022, qualificandoli come rilevanti, tramite una rettifica netta negativa del saldo degli utili portati a nuovo, per un importo pari alla differenza tra quello che avrebbe dovuto essere imputato a conto economico negli esercizi in questione e quanto effettivamente imputato nei medesimi.
Inoltre, evidenzia come in relazione al leasing immobiliare nel Tuir vi sono altre disposizioni che regolano la rilevanza fiscale di alcuni componenti di reddito; mentre, al contrario, ai fini Irap, si osserva come il legislatore fiscale non abbia previsto particolari limitazioni circa la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare.
Ai fini dell’ACE, invece, l’istante sottolinea che la modifica legislativa all’articolo 83, comma 1, del Tuir non si concilia con quanto precisato nella relazione illustrativa al decreto Ace in presenza di correzioni di errori contabili rilevanti, che incidono (riducendoli, nel caso in esame) sull’ammontare degli utili riportati a nuovo che concorrono a formare la base Ace.
Premesso tutto ciò, con l’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria si chiede:
Nella risposta n. 73/E/2024, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che si è limitata all'esame della rilevanza fiscale della correzione dei suddetti errori contabili aventi ad oggetto l'errata imputazione ''per competenza'' di tali componenti negativi nei termini sopra indicati, escludendo ogni valutazione in merito ad altri e diversi errori.
L’Agenzia prima di offrire il suo parere in merito ai quesiti sollevati parte dalla definizione di errore contabile contenuta nel principio OIC 29, osserva come, con la modifica apportata al Tuir dal Dl n. 73/2022, il legislatore sia voluto intervenire per ravvicinare ulteriormente il risultato civilistico dell'esercizio alla base imponibile IRES e IRAP introducendo una nuova disposizione volta al riconoscimento fiscale delle poste iscritte in bilancio a fronte della correzione di errori contabili.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, ai sensi del citato articolo 83 comma 1 del TUIR risultante dalle suddette modifiche, ai soggetti in “derivazione rafforzata”, sottoposti a revisione legale, che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio deve essere riconosciuto, ai fini fiscali, il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita; possibilità che viene estesa anche ai fini dell'IRAP per le voci di bilancio rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.
La citata modifica normativa, quindi, consente di dare rilevanza ai fini fiscali alla correzione degli errori contabili, sia quelli qualificati come ''rilevanti'' sia come ''non rilevanti'' in applicazione di corretti principi contabili, nell'esercizio/periodo d'imposta in cui avviene la correzione stessa, in luogo della presentazione della dichiarazione integrativa (che, tuttavia, continua a trovare applicazione in relazione ai casi in cui difettino i requisiti soggettivi e/o oggettivi per la fruizione delle semplificazioni).
Pertanto, essendo l'Istante un soggetto che redige il bilancio di esercizio in conformità alle norme contenute nel codice civile, e avendo sottoposto a revisione legale dei conti il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, la correzione operata nel bilancio 2022 con riferimento all'errore di imputazione per competenza di componenti negativi non rilevati negli esercizi 2019, 2020 e 2021, assume rilevanza fiscale ai fini IRES e conseguentemente, ai fini IRAP.
Di conseguenza, egli potrà dedurre, a seguito della correzione degli errori contabili e ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Tuir, nel 2022 l'ammontare della quota capitale dei canoni di leasing non dedotto nei singoli periodi d'imposta sopra richiamati esclusivamente nei limiti dell'importo che sarebbe stato deducibile in ogni singolo esercizio.
Con riferimento alla determinazione della base ACE, l’istante suggeriva, invece, di fare una variazione permanente nel 2022 a seguito della correzione dell’errore, piuttosto che andare a rideterminare la minor Ace dei precedenti esercizi attraverso delle dichiarazioni integrative.
Nella risposta agenziale n. 73/2024, l'Agenzia - non concordando con quanto sopra - conclude che l’istante debba procedere alla determinazione della base ACE relativa ai periodi 2019, 2020 e 2021 esclusivamente applicando le ordinarie modalità previste per la presentazione della dichiarazione integrativa dei singoli periodi d'imposta interessati da detti errori “con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico”.
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