L’errore revocatorio, che giustifichi la revocazione della sentenza resa in Cassazione, deve cadere su di un fatto e concretizzarsi in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una svista di natura percettiva e sensoriale. Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione richieda indagini, procedimenti ermeneutici o lo svolgimento di argomentazioni giuridico – induttive.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza n. 13744 del 31 maggio 2017.
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