Errato inquadramento dell’apprendista? No al disconoscimento del rapporto
Pubblicato il 22 luglio 2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto da una DTL, con nota prot.
12192 del 7 luglio 2014, ha chiarito che, in caso di
errato inquadramento di un apprendista in relazione al
CCNL applicato, non è utilizzabile la sanzione stabilita dal comma 1, art. 7, D.Lgs. n.
167/2011, né, tantomeno, è disconoscibile il rapporto di apprendistato.
Piuttosto, nel caso di specie, si ritiene
applicabile la sanzione amministrativa ex art. 7, comma 2 del citato decreto legislativo che punisce le
violazioni delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, T.U. dell’apprendistato.
Continua il Ministero specificando che l’errato inquadramento dell’apprendista potrà essere oggetto di
diffida amministrativa in cui andrà specificata l’esatta allocazione del lavoratore nelle categorie disciplinate dal contratto collettivo e la durata del periodo formativo.