Errata applicazione del forfetario. Niente sanzioni al sostituto esente da colpa

Pubblicato il 09 marzo 2023

Affrontato dall’Agenzia delle Entrate il tema della responsabilità del sostituto d’imposta in caso di errata applicazione del regime forfetario ad un collaboratore.

Nella specie, un professionista rappresenta il fatto che ha corrisposto compensi ad un collaboratore, il quale ha affermato di applicare il regime forfettario; costui, quindi, aveva emesso fatture senza applicazione di Iva e di ritenuta per le prestazioni 2021 e 2022. Successivamente, pero, tale collaboratore ha dichiarato di non avere i requisiti per applicare il regime forfettario già dall’anno 2021 e ha trasmesso al professionista i documenti rettificativi.

 Si chiede all’Agenzia che comportamento occorre seguire con riferimento alle ritenute di acconto.

Errata applicazione del forfetario: le responsabilità

Nella risposta n. 245 dell’8 marzo 2023, il fisco ricorda che è possibile rimediare all'indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:

Posto ciò e nel presupposto che il collaboratore abbia correttamente proceduto alla dichiarazione dei compensi e al pagamento delle relative imposte, il professionista/sostituto – per il periodo d’imposta 2021 - non è tenuto ad eseguire il versamento delle ritenute d'acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche ed il Modello 770/2022 integrativo, a patto che i compensi, seppur errati, siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all'Agenzia.

Per quanto riguarda i compensi corrisposti nel 2022 – se il collaboratore ha emesso note di credito a storno delle fatture e riemesso quelle nuove in regime ordinario – il sostituto può operare con ritardo le relative ritenute d'acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, procedendo, inoltre, a rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il 770/2023 con i dati corretti.

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni per il tardivo versamento delle ritenute, si rileva che se è stata osservata la normale diligenza da parte del sostituto non può essere ritenuto responsabile della violazione.

Dunque, se costui è in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non avrebbe potuto verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti per l’applicazione del regime in parola, il sostituto non è soggetto a sanzioni per le violazioni.

Infatti, è il collaboratore che ha erroneamente richiesto la disapplicazione delle ritenute il responsabile dell'omissione.

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