Le somme risultate eccedenti, nell’ambito della deduzione per erogazioni liberali (articolo 100, comma 2, lettera m), Tuir), non possono concorrere alla determinazione del cosiddetto Art Bonus per sostenere un secondo progetto di intervento su beni culturali.
E’ la risposta fornita – n. 103 del 7 dicembre 2018 – dall’agenzia delle Entrate in merito al quesito riguardante una società che fa presente di aver stipulato con una Sovrintendenza una convenzione relativa ad un intervento di restauro, erogando somme in denaro in base ad un piano triennale, fruendo, per tali importi, della deduzione prevista dall’articolo 100, comma 2, lettera m), Tuir. Successivamente il medesimo ente ha effettuato una nuova erogazione liberale destinata a un nuovo progetto di recupero, precisando che nell’importo complessivo dovuto per il secondo intervento di restauro è confluita anche la somma risultata eccedente rispetto alla prima donazione.
Si chiede se la parte di somma versata per il primo intervento, e risultata eccedente, possa concorrere, insieme alla nuova erogazione liberale, alla maturazione dell’Art Bonus riguardante il secondo progetto di recupero.
L’Agenzia fa presente che:
Si specifica che, secondo l’articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR, le somme versate a titolo di liberalità devono essere finalizzate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; che danno luogo all’intera deduzione; che concorrono alla determinazione del limite massimo determinato dal MIBAC, oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’erario il 37 per cento della differenza.
Inoltre, le somme versate e risultate eccedenti non sono suscettibili di restituzione, in quanto la Convenzione prevede l’obbligo di impiegare le somme interamente e, qualora vi fossero dei residui, questi dovranno essere destinati ad ulteriori interventi da concordare tra le parti.
Alla luce di quanto detto, le somme versate in relazione al primo intervento di restauro, e risultate eccedenti, non possono concorrere alla determinazione dell’Art Bonus che la società maturerà per sostenere il secondo progetto di recupero.
Infatti le somme destinate al primo intervento si considerano acquisite a titolo definitivo dal soggetto beneficiario.
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