L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89 dell'11 luglio 2017, conferma i vantaggi fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore delle parrocchie per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo.
L'amministrazione finanziaria richiama le disposizioni del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; articolo 147 per gli enti non commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese) che prevedono la detraibilità dall’Irpef nella misura del 19%, oppure la deducibilità dal reddito d’impresa, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti. E, sulla base di ciò, conferma per le persone fisiche una detrazione pari al 19% dell’importo erogato, mentre per società ed enti commerciali una deduzione dell’intera somma.
Per quanto riguarda gli adempimenti da osservare per fruire dei suddetti benefici fiscali, l'Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 222/2012 del Mibact (a cui la stessa Agenzia ha richiesto un parere in quanto autorità competente), che modificando parzialmente le precedenti circolari n. 183/2005 e n. 38/2007, ridisegna l’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.
Nella risoluzione n. 89/E/2017, dunque, con specifico riferimento ai quesiti prospettati dalla Parrocchia istante e in base alle precisazioni fornite dal Mibact,si fa presente che:
La parrocchia deve richiedere al competente ufficio del Mibact l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Inoltre, al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale, deve presentare allo stesso ufficio una dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono.
Inoltre, la parrocchia deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore che al beneficiario; tale documento costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
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