Erogazioni liberali, deducibilità limitata se il fine è di lucro

Pubblicato il 30 luglio 2014 Non è consentita la deducibilità delle erogazioni liberali a catena, soprattutto nel caso in cui le somme corrisposte da una Banca ad una Fondazione vengono da quest’ultima riversate e sono destinate ad attività lucrative.

La delucidazione è resa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 74 del 29 luglio 2014.

L’Amministrazione finanziaria, dietro specifica istanza di interpello, chiarisce l’esatta interpretazione della lett. a), comma 2, dell'articolo 100 del Dpr 917/1986, sulla deducibilità delle erogazioni liberali.

Tale disposizione normativa prevede la deducibilità nei limiti del 2% del reddito d’impresa dichiarato delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e ricerca scientifica, oppure che versino contributi, erogazioni e donazioni ad Onlus.

Somme elargite da una banca ad una fondazione

La fattispecie in esame riguarda una Banca che annualmente eroga ad una Fondazione, regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche e che non ha scopo di lucro ed opera in ambito nazionale e internazionale, contributi per il sostegno dell’attività istituzionale. Il nodo da sciogliere è se tali somme siano fiscalmente deducibili, fermo restando che l’ente beneficiario non è vincolato in ordine all’utilizzo delle somme ricevute, tanto che la stessa Fondazione beneficiaria diventa essa stessa il soggetto erogatore delle somme ricevute nei confronti di altri soggetti, che svolgono direttamente le attività previste dalla norma.

Al rigurdo, la risoluzione 74/E chiarisce che:

la deducibilità è consentita anche se le somme erogate alla Fondazione vengono poi girate ad altri enti; ma a condizione che gli enti secondi beneficiari abbiano gli stessi requisiti del primo percepente e destinino le somme ricevute alle attività di cui all’articolo 100, comma 2 del Tuir. È poi necessario che tali soggetti terzi realizzino direttamente i progetti, senza girare le somme ad altri soggetti.

La deduzione, invece, non è ammessa se gli enti di secondo livello non realizzano i progetti in proprio, ma girano – a loro volta – le somme a catena a favore di altri soggetti.
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