Erogazioni liberali e Covid-19: le condizioni alle agevolazioni fiscali

Pubblicato il 21 maggio 2020

Con la conversione in Legge del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) sono state confermate ed ampliate le diverse misure volte ad incentivare le erogazioni liberali finalizzate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19. A fronte delle numerose incertezze in materia, si sono succeduti - di recente - diversi documenti di prassi destinati a far luce sui vari aspetti operativi. 

Erogazioni liberali, le disposizioni del Cura Italia 

Con l’articolo 66 del decreto “Cura Italia” è stato previsto, per l’anno 2020, un incentivo ad hoc per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, è previsto con un diverso regime agevolativo a seconda che le erogazioni siano state messe in campo da soggetti imprenditori o da persone fisiche. 

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano, nell'anno 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti  -  finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria -  è prevista una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro (trattasi, quindi, di erogazioni effettuate, anche a più riprese, per un  importo massimo di 100.000 euro). Tali erogazioni sono escluse dalla “parametrizzazione” al reddito complessivo di cui alla Legge di bilancio 2020 (L. N. 160/2019), in quanto non rientrano tra gli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir.  

Nella circolare n. 8/E/2020 è stato, altresì, precisato che rientrano nel novero delle donazioni anche quelle eseguite da persone fisiche ed enti non commerciali: 

Per quanto riguarda, invece, i soggetti titolari di reddito d'impresa (ossia, gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali nonché gli enti commerciali e le stabili organizzazioni residenti), la norma prevede che le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate – nel corso del 2020 - a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza da Covid-19, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa (e dall’Irap). Ciò in quanto l’articolo 66 del “Cura Italia” fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti per le erogazioni ed i trasferimenti a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche di cui all’articolo 27 della Legge n. 133/1999. Quest’ultima norma stabilisce, infatti, che «sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti» e che «non si considerano destinati a finalità' estranee all'esercizio dell'impresa [...] i beni ceduti gratuitamente [...]».  Pertanto, con specifico riferimento al reddito d'impresa, il citato articolo 66 del D.L. n. 18/2020 - con il richiamo all’articolo 27 della legge n. 133/1999 - si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da Covid 19, mediante: 

In sede di conversione tali disposizioni sono state “estese” anche alle erogazioni liberali effettuate per le finalità in esame a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.  

Per i titolari di reddito d'impresa, quindi, non vi è alcun limite alla deducibilità. Dette liberalità sono deducibili, nell' esercizio in cui sono effettuate, anche ai fini IRAP e non sono soggette all'imposta sulle donazioni.  

Il beneficio fiscale della deducibilità integrale è, inoltre, “subordinato” al fatto che la liberalità sia destinata ai soggetti individuati nell’ambito del D.P.C.M. 20.06.2000 (ossia: Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità o altri eventi; amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché  enti pubblici non economici;  associazioni sindacali e di categoria). 

L’Agenzia delle Entrate (nella risposta 5.2 della circolare n. 8/E/2020) ha, poi, precisato che la deduzione in esame è “collegata” esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e, pertanto, “prescinde” dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione. In altri termini, non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. 

Infine, anche per i titolari di reddito d’impresa – come precisato dalla circolare n. 8/E/2020 - rientrano nel novero delle donazioni agevolabili quelle eseguite: 

Valorizzazione delle erogazioni in natura 

Ai sensi dell’articolo 66, comma 3 del “Cura Italia”, sia ai fini della deduzione dal reddito d’impresa che ai fini della detrazione dall’imposta lorda, per la valorizzazione delle erogazioni liberali “in natura” occorre far fede alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 28.11.2019, che stabiliscono, tra gli altri, quanto segue:  

Erogazioni in “natura” – indicazioni del D.M. 28 novembre 2019 

 

 

 

Valore  

normale 

L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.  

Si prende a riferimento, quindi, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.  

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Tuir, poi, il “valore normale” è determinato: 

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla “media aritmetica” dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società/enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; 

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo  obiettivo. 

Bene strumentale 

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. 

 

Bene 

merce 

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al “minore” tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni dell'articolo 92 del Tuir in materia di valorizzazione delle rimanenze. 

 

Al di fuori dei casi in cui la donazione riguardi beni strumentali e merce, l’articolo 3, comma 4 del D.M. 28.11.2019 stabilisce che il donatore dovrà acquisire una “perizia giurata” che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene, se:  

Inoltre, per effetto del richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.M. 28.11.2019, l'erogazione liberale in “natura” deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Nel caso in cui sia richiesta una perizia giurata di stima, il donatore è tenuto a consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia stessa. 

Trattamento IVA donazioni in natura 

Nell’ambito del decreto “Cura Italia” nessuna indicazione viene data in merito al trattamento Iva delle donazioni collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In generale, occorre tener presente 2 eventualità: 1) se il bene “non” rientra tra quelli oggetto di attività dell’impresa, la cessione a titolo gratuito è fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972; 2) se il bene donato rientra tra quelli oggetto dell’attività, la cessione a titolo gratuito è rilevante ai fini Iva; conseguentemente, l’imposta assolta “a monte” è detraibile a prescindere dal costo unitario del bene.  

Tuttavia, nella circolare n. 8/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha “allargato” l’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 15 della L. n. 133/1999. Tale norma, “assimila” le cessioni gratuite dei beni da esso previste (alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti) alla “distruzione” del bene ai fini Iva. In questo modo la cessione gratuita non è gravata da Iva ed il donante mantiene il diritto alla detrazione. Pertanto, a prescindere dal mancato rinvio dell’articolo 66 del decreto “Cura Italia” al citato articolo 6 della L. n. 133/1999, viene chiarito che detta norma è applicabile anche alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, purché si rispettino le relative condizioni.  

Si considerano “distrutti “ai fini Iva,  le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici nonché altri prodotti individuati con apposito decreto, effettuate nei confronti degli enti pubblici e privati "costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità", oltre che nei confronti delle Onlus, degli enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica di cui all'articolo 10 co. 1 n. 12 del DPR n. 633/1972.  

Donazioni alimentari 

Nell’ambito della circolare n. 8/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le donazioni effettuate:   

aventi ad oggetto misure di “solidarietà alimentare” a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le “erogazioni liberali” che beneficiano degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 66 del D.L. n. 18/2020. In particolare, le donazioni aventi ad oggetto misure di “solidarietà alimentare” rientrano nell’ambito di applicazione della norma di cui al decreto “Cura Italia” nel caso i relativi beneficiari siano:  

Sono agevolabili anche le donazioni effettuate per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della L. n. 133/1999. Inoltre, rientrano nell’ambito delle donazioni agevolabili ai sensi del citato articolo 66 del D.L. n. 18/2020 anche quelle effettuate direttamente alle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. 

Le erogazioni a favore del Dipartimento della Protezione Civile 

Con l’articolo 99 del decreto “Cura Italia”, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza Covid-19. A tali conti correnti ed alle relative risorse – si legge nel dossier illustrativo al decreto - si applica la norma recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si fa presente che il  dipartimento della Protezione Civile ha attivato, tra gli altri,  un conto corrente (con IBAN IT84Z0306905020100000066387) finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) ed un altro conto corrente  (con IBAN IT66J0306905020100000066432) volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19. 

Erogazioni in denaro, modalità di versamento e documentazione  

Per le modalità di effettuazione dei versamenti valgono regole “comuni”. In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate (in diversi documenti di prassi) ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 del decreto “cura Italia” devono essere effettuate tramite versamento bancario/postale nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.  

La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (risoluzione n. 21/E/2020).  

Per quanto riguarda, poi, la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, viene chiarito che, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 66 del “Cura Italia”, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:  

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’articolo 99 del “Cura Italia”, nel caso in cui il versamento sia stato eseguito sui conti correnti accesi dalla Protezione civile, per ragioni di semplificazione, viene ritenuto “sufficiente”, ai fini della detrazione, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito/debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Covid-19.  

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al dipartimento della Protezione Civile per il “tramite” di collettori intermediari ovvero di piattaforme di crowdfunding nonché per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della Legge n. 133/1999 (ossia Onlus, organizzazioni internazionali, amministrazioni pubbliche, associazioni sindacali di categoria ovvero determinate fondazioni, associazioni, comitati ed enti), al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste occorre  essere in possesso: 

Qualora, invece, i versamenti siano stati effettuati su conti correnti “diversi” da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, o qualora dalle ricevute di versamento “non” sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento di protezione civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Da ultimo, si fa presente che nell’ambito della risoluzione n. 25/E del 14 maggio 2020 sono state fornite ulteriori precisazioni riguardo l’ambito documentale delle donazioni al Dipartimento della Protezione Civile. In particolare – tenuto conto che l’ordinanza n. 639/2020 autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330” – al fine di evitare problematiche in relazione ai diversi conti correnti sui quali è possibile effettuare le donazioni, viene confermato che i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 21/E/2020 e nella circolare n. 11/E/2020 sono applicabili anche ai versamenti  effettuati sul conto di Tesoreria n. 22330. 

 

Erogazione liberale in denaro 

Documentazione 

Donazione a Protezione civile 

Ricevuta di versamento bancario/postale o estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata dal quale risulti il versamento ad uno dei conti dedicati  

Donazione a Protezione civile tramite piattaforme on line o enti  

  • ricevuta di versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito/debito/prepagata);  

  • attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza  

Donazione a Protezione civile su conti “diversi” da quelli dedicati 

Oltre alla ricevuta del versamento effettuato è necessario che il dipartimento rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 

Donazioni per il rilancio della solidarietà sociale 

Con l’articolo 71-bis introdotto in sede di conversione nell’ambito del decreto “Cura Italia”, il legislatore, agendo sull’articolo 16 della norma cd. “antisprechi”, ha ampliato la lista dei prodotti a fini di solidarietà sociale donati dalle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dalla L. N. 166/2016. In particolare, la norma stabilisce che - per la donazione di eccedenze alimentari, di taluni medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale - è previsto quanto segue:  

A seguito della conversione in legge, è stata introdotta la lettera d-bis) nel corpo del comma 1 dell’articolo 16 della Legge n. 166/2016 estendendo, di fatto, l’agevolazione fiscale anche alle donazioni dei “prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari".  

Conseguentemente, le agevolazioni di cui all’articolo 16 della Legge n. 166/2016 riguardano i seguenti beni:  

Beneficiari di dette donazioni sono le Onlus (ovvero gli enti del terzo settore, quando le relative disposizioni saranno operative) nonché gli enti pubblici e privati aventi finalità solidaristiche. 

L’articolo 71-bis del D.L. N. 18/2020 convertito ha, poi, previsto l’inserimento del nuovo comma 3-bis) all’articolo 16 della legge “antisprechi” stabilendo la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare un “soggetto terzo” di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità in capo a donatore/donatario ai seguenti obblighi documentali disciplinati dal comma 3 del citato articolo 16: 

a) 

per ogni cessione gratuita deve essere emesso un DDT o un documento equipollente; 

b) 

il donatore è tenuto a trasmettere agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione “riepilogativa” delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.  La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro; 

c) 

l'ente donatario è tenuto a rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.  

Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.  

Si ricorda che si presumono cedute le merci acquistate, importate o prodotte, rinvenute presso un deposito di proprietà dell’imprenditore, in assenza di una comunicazione, formalmente dichiarata nei modi e nei termini previsti, della destinazione del locale all’attività d’impresa. Ciò al fine di evitare possibili elusioni dell’Iva per il tramite di immagazzinamenti di beni in locali non noti e non controllabili dall’ufficio. 

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole 

La norma di cui all’articolo 27, comma 2 del D.L. n. 23/2020 prevede che la presunzione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 441/1997 non operi per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad “uso compassionevole”, individuati dal D.M. 7 settembre 2017, e che detti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Tuir. 

Come noto, allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti affetti da Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cd. di uso compassionevole. Al riguardo, la relazione illustrativa ha precisato che detta disposizione: “mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette”. 

Sul punto, è intervenuta anche la prassi delle Entrate che nella circolare n. 9/E/2020 ha chiarito che:  

 

Quadro Normativo 

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