Il diritto alla titolarità delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale spetta ai soggetti con un reddito non superiore al limite previsto dalla Legge.
I soggetti beneficiari, di tali prestazioni, devono comunicare all’Istituto previdenziale la propria situazione reddituale nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero abbiano effettuato parzialmente la comunicazione.
In particolare, le prestazioni che necessitano dei suddetti adempimenti sono le seguenti:
A seguito di una serie di accertamenti sono stati riscontrati numerosi inadempimenti da parte dei soggetti interessati, pertanto, l’Istituto previdenziale ha trasmesso agli interessati un primo sollecito a provvedere alle comunicazioni reddituali.
Ciò premesso, l’Inps, con il messaggio 28 luglio 2021, n. 2756, comunica che, in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni assistenziali.
Al fine di acquisire le dichiarazioni dei redditi, l’Inps individuerà i soggetti in età lavorativa (compresa tra 18 anni e 65 anni e 7 mesi), ai quali invierà la nota di preavviso di sospensione a mezzo raccomandata A/R.
Entro 60 giorni dall’invio del preavviso i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti tramite la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35, comma 10, Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207”.
In caso di mancato riscontro entro il predetto termine, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà agli interessati la comunicazione di sospensione a mezzo raccomandata A/R.
Decorsi ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione e senza che vi sia stato alcun riscontro, la prestazione sarà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La revoca verrà comunicata con raccomandata A/R.
Nei confronti dei soggetti titolari di assegno sociale ordinario/pensione sociale o di assegno sociale sostitutivo e che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data del 31 dicembre 2017, l’Istituto provvederà:
I soggetti interessati potranno effettuare la necessaria ricostituzione reddituale:
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