Secondo la Corte costituzionale è illegittimo l'articolo 69, quarto comma, del Codice penale sul concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Questo, nella parte in cui tale norma impedisce di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del medesimo codice, nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
Lo ha reso noto l'Ufficio stampa della Consulta con comunicato del 18 aprile 2023, diffuso in attesa del deposito della sentenza.
La Corte ha così risposto ad una questione incidentale di legittimità sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino.
Il carattere fisso della pena dell’ergastolo - viene spiegato nella nota - esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi dei primi tre commi dello stesso art. 69 c.p.
Ne discende che il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.
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