Equo compenso ritoccato dalla Legge di Bilancio 2018

Pubblicato il 03 gennaio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha ritoccato, tra le altre misure, anche le disposizioni sull’equo compenso, per come recentemente introdotte con il convertito Decreto legge n. 148/2017.

L’intervento è contenuto nei commi 487 e 488 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017.

Si tratta, in primo luogo, di una modifica del testo del novellato articolo 13-bis della Legge n. 247/2012 (Legge ordinamentale forense) dove, al comma 2, viene fatto riferimento all’equo compenso.

Il compenso, ossia, per essere tale, oltre a risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, deve essere anche “conforme ai parametri”, espressione, quest’ultima che sostituisce quella precedentemente utilizzata “tenuto conto dei parametri”.

Clausole vessatorie a prescindere dal consenso

A seguire, il comma 5 del medesimo articolo viene modificato per quel che riguarda le clausole definite vessatorie, attraverso la soppressione delle parole “salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione”; a seguito della modifica, dunque, le clausole individuate saranno sempre da considerare come vessatorie, anche se espressamente concordate dalle parti.

Eliminato il termine di 24 mesi per far valere la nullità

Altra importante novità è costituita dalla soppressione del comma 9 del medesimo articolo secondo cui l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole vessatorie andava proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

Per finire, viene poi previsto che le disposizioni sull’equo compenso non si applicano agli agenti della riscossione.

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