Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato una proposta di modifica del Codice deontologico degli avvocati introduttiva di una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull’equo compenso.
La proposta, messa a punto nella seduta amministrativa del 24 novembre 2023, è stata trasmessa ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati per la relativa consultazione via telematica.
Nella nota di trasmissione della proposta, datata 14 dicembre 2023, viene fatto presente che la nuova Legge n. 49/2023 impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni tese ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso, così da assicurare l’effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.
La consultazione della proposta - accompagnata da una relazione illustrativa - avverrà attraverso la compilazione di un modulo on line, al quale si può accedere attraverso un apposito link.
Ogni Consiglio dell’ordine degli avvocati è tenuto ad inviare una sola risposta, indicando il nome di un unico referente per eventuali contatti.
La proposta elaborata dal CNF prevede che, nella parte del Codice deontologico dedicati ai rapporti con la parte assistita, venga collocato un apposito articolo denominato "Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso".
In esso, viene espressamente disposto che l’avvocato non possa concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
La violazione di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
L'avvocato, inoltre, laddove le condizioni contrattuali siano da lui predisposte, ha l’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
La violazione di questo divieto è sanzionata con l’avvertimento.
Nella relazione di accompagnamento, il CNF spiega che gli illeciti deontologici previsti sono già prefigurati dal legislatore.
Trattandosi di illeciti che presentano una lesività differente, è stato proposto che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applichi la sanzione minima dell’avvertimento.
Per il più grave caso, invece, in cui l’avvocato violi in modo sostanziale la normativa sull’equo compenso, accettando compensi inferiori ai parametri forensi, è stata proposta la sanzione della censura.
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