L’ipoteca può essere cancellata quando Equitalia non comunica l’iscrizione concedendo al contribuente un termine di trenta giorni per pagare o difendersi in contraddittorio. Ed è il giudice che deve verificare che siano state rispettate tutte le garanzie in favore del cittadino.
È questo il principio espresso con l'ordinanza 3783 del 26 febbraio 2016 emessa dalla Cassazione.
Dunque, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali della UE.
Fermo restando che – spiega la Corte - l'iscrizione ipotecaria (ex articolo 77 del Dpr 602/1973) non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, è indubbio che “in tema di riscossione coattiva delle imposte l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca sui bei immobili …..deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato...in 30 giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento”.
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