Equa riparazione, non può essere condizionata ad istanza di accelerazione

Pubblicato il 11 luglio 2019

Corte costituzionale: no a istanza di accelerazione a cui subordinare la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata del processo penale.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quinquies, lettera e), della cosiddetta Legge Pinto, nel testo introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del Decreto-legge n. 83/2012, ovvero nel testo vigente ratione temporis ove si stabilisce che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini.

Nella sentenza n. 169 del 10 luglio 2019, i giudici costituzionali hanno ritenuto fondate le questioni di legittimità della disposizione indicata, riscontrando il contrasto della medesima con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.

In particolare, hanno richiamato la recente sentenza n. 34/2019, con cui la medesima Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma analoga che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della “istanza di prelievo” costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto”.

Istanza di accelerazione e istanza di prelievo: medesime considerazioni

Le stesse considerazioni - si legge nella odierna decisione - “valgono ora per l’istanza di accelerazione del processo penale”.

La suddetta istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, “non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo”.

Ne discende che la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex Legge n. 89/2001, “ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost.”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy