Al fine di contenere i casi di contagio dall’epidemia “Coronavirus” (COVID-19), il governo ha emanato nei giorni scorsi due decreti (Dpcm del 23 febbraio 2020 e Dpcm del 25 febbraio 2020) che dettano le misure da adottare anche in ambito lavorativo. A tal proposito, infatti, per gestire al meglio le assenze e incidere il meno possibile sull’attività produttiva delle aziende è permesso ai datori di lavoro di ricorrere in maniera semplificata allo “smart working” (detto anche “lavoro agile”), fino al 15 marzo 2020. Tale modalità di lavoro può essere avviata in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio.
L’INAIL, inoltre, con l’avviso del 26 febbraio 2020, ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio portale telematico "l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile".
Il predetto documento contiene tutte le norme che le parti sono chiamate a rispettare in caso di svolgimento della prestazione secondo i canoni dello smart working.
Innanzitutto, il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a osservare determinati obblighi tra cui:
Nell’Informativa l’INAIL ha fornito le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.
Innanzitutto, le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box). Inoltre, le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe) e i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
In caso di svolgimento dell’attività all’aperto, il datore di lavoro deve richiamare il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.
In tali casi, inoltre, è opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.
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