Entro il 31 maggio 2024 va effettuato il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel 1° trimestre 2024, se l'importo dovuto risulta pari o superiore a 5.000 euro.
In particolare, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa ai documenti emessi nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 comma 2 del decreto ministeriale (Finanze) 17 giugno 2014, mentre il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.
Come utilità, l’Agenzia delle Rntrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
I soggetti passivi Iva possono, dunque, verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate ed effettuare il versamento di tale imposta.
Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
In caso di versamento omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC, nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1 del DLgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi.
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