Entro il 2 novembre invio dell’elenco delle operazioni con paesi “black list”

Pubblicato il 11 ottobre 2010

Entro il prossimo 2 novembre, i soggetti Iva che svolgono operazioni di scambio di beni e servizi con Paesi “black list” devono inviare il primo elenco telematico all’agenzia delle Entrate, riguardante le operazioni compiute nel trimestre luglio/settembre o nei singoli mesi.

L’istituzione dell’obbligo di inviare mensilmente o trimestralmente l’elenco delle operazioni commerciali eseguite con gli Stati a fiscalità privilegiata deriva dall’articolo 1 del Decreto legge n. 40/2010, che ha introdotto l’adempimento a partire dalle operazioni compiute dal 1° luglio 2010. Dunque, dopo le proroghe concesse agli operatori per consentire loro di adeguarsi alla nuova normativa, la scadenza del 2 novembre prossimo segna l’avvio del nuovo iter. I successivi invii andranno eseguiti entro l’ultimo giorno utile del mese successivo al periodo di riferimento: dunque, le prossime scadenze saranno fissate per il giorno 30 di ogni mese, per ciò che riguarda l’invio degli elenchi mensili.

Alcuni chiarimenti merita il concetto di operazioni “effettuate” con operatori economici "black list". Il termine “effettuate” fa pensare che l’operazione debba essere inserita nell’elenco al momento della sua effettuazione, così come precisa l’articolo 6 del Dpr n. 633/72. Tale norma stabilisce che l’effettuazione di un'operazione coincide con la consegna o spedizione nel caso di cessione di beni mobili e con il pagamento del corrispettivo se si tratta di una prestazione di servizi. Non ha alcuna rilevanza il successivo termine della registrazione dell’operazione, come puntualizzato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 36/E/2010.

Ai fini dell’esatta compilazione dell’elenco da inviare, si ricorda che l’operatore Iva è tenuto ad inserire il nome della ditta, la ragione sociale e la sede legale, il codice fiscale che è stato attribuito dallo Stato di residenza e l’ammontare esatto delle operazioni attive e passive eseguite, operando anche una distinzione precisa tra quelle che si possono considerare imponibili e quelle che non lo sono, esentasse o meno e la relativa imposta.

L’omissione o l’incompletezza dei dati è punita con una sanzione che va da 516 a 4.130 euro e non è possibile applicare gli istituti del concorso di violazione e della continuazione. Per stabilire se un contribuente è tenuto a rispettare la periodicità mensile o trimestrale della comunicazione telematica, occorre accertare se nei quattro trimestri precedenti e per ogni categoria di operazione interessata sia stato superato il limite di 50mila euro. Questo valore rappresenta, infatti, la soglia di riferimento. Al superamento nei trimestri già trascorsi, i contribuenti hanno l’obbligo della frequenza mensile del suddetto adempimento. Nel frontespizio del modello da inviare telematicamente, si dovrà barrare la casella relativa alla periodicità che si intende rispettare. Nel caso di superamento del limite, si potrà passare da un invio trimestrale ad uno mensile, dandone indicazione nella casella “variazione di periodicità”.

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