Entrate: somme tassate restituite al sostituto. Credito d’imposta a favore

Pubblicato il 15 luglio 2021

In materia di trattamento fiscale delle somme restituite al soggetto che le ha erogate, l’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, prevede che siano deducibili dal reddito anche se le stesse sono state assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti; si presuppone che la restituzione degli importi al sostituto sia avvenuta al lordo delle ritenute fiscali.

L’art. 150 del DL n. 34/2020 ha modificato l’articolo disponendo che, se la restituzione riguarda somme assoggettate a ritenuta, la stessa deve avvenire al netto della ritenuta subita; inoltre, tali somme non costituiscono oneri deducibili.

Dal lato sostituto, in presenza di restituzione di somme al netto delle ritenute regolarmente operate e versate, si prevede che sia possibile fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute.

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8 del 14 luglio 2021 chiarisce che, sebbene il Dl n. 34/2020 menzioni solo ritenute alla fonte a titolo di acconto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte. Quindi, la norma si applica anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Determinazione dell’importo da restituire

La circolare, poi, individua il modo per determinare l’importo netto da restituire, in particolare nel caso in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti: il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Recupero delle ritenute versate all’Erario: credito d’imposta

Un paragrafo del documento è dedicato alle modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef versate all’Erario ossia attraverso un credito d’imposta a suo favore. Questo è pari al 30 per cento delle somme ricevute, ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione.

La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito, considerando che, su una somma lorda di 100, sia stata applicata l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, al momento pari al 23 per cento.

Se la restituzione riguarda somme tassate solo parzialmente, il calcolo del credito d’imposta va effettuato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell’erogazione.

Il sostituto potrà fruire del credito solo dal momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. L’Agenzia precisa che, se in attesa della definitività della pretesa, il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

Indicazione delle somme restituite nella dichiarazione

La restituzione delle somme e l’esistenza di un credito d’imposta vanno indicati rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

In particolare, il sostituto d’imposta esporrà nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 - l’intera somma del credito spettante, compilando il punto 475 della CU per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e il punto 22 per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Tempistica

La norma stabilisce che la disposizione abbia effetto per le somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020.

La circolare n. 8/E2021 spiega che la nuova disposizione non si applica se al 19 maggio 2020:

La restituzione al “lordo” delle somme indebitamente percepite comporta il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), Tuir.

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