Entrate, nella Divisione Contribuenti la struttura unica per gli interpelli degli Uffici centrali

Pubblicato il 02 marzo 2018

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 47688 del 1° marzo 2018 in vigore da subito, nell'ambito della riorganizzazione delle strutture centrali, dispone che l’unica struttura alla quale le strutture centrali dell’Agenzia devono inviare le diverse tipologie di interpello è la nuova “Divisione Contribuenti”.

Periodo “transitorio” fino al 31 marzo 2018

È previsto un periodo transitorio, fino al prossimo 31 marzo, in cui le risposte alle istanze presentate potranno essere rese anche dalla Direzione centrale Coordinamento normativo e dalla Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare della Divisione servizi.

La nuova Divisione Contribuenti diventa l’unico punto di riferimento per la ricezione delle istanze centrali

Dovranno convergere alla Divisione Contribuenti: gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.

Dunque, anche le istanze di coloro che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti neo residenti), dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo, Dlgs n. 128/2015).

Mentre, restano alle Direzioni regionali le istanze dei contribuenti minori (contribuenti privati o con ricavi inferiori a 100 milioni).

Nel provvedimento il nuovo indirizzo unico Pec

Unico punto di riferimento, un indirizzo: interpello@pec.agenziaentrate.it. L'indirizzo Pec sostituisce il pregresso.

Il provvedimento specifica che per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo occorre invece fare riferimento all’indirizzo Pec indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l’adesione (approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016). È indicato anche il nuovo indirizzo di posta elettronica libera (div.contr.interpello@agenziaentrate.it) utilizzabile dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy