Secondo la Consulta, non è legittimo che gli enti locali utilizzino le anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese.
Tali anticipazioni, in quanto prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti, possono essere usate solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio.
E’ quanto si desume dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del convertito Decreto-legge n. 78/2015 e dell’art. 1, comma 814, della Legge n. 205/2017.
Disposizioni, queste, che consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse e, in particolare, di “utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione” e, in quanto tali, ritenute in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, della Costituzione.
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