Nell’ambito degli Enti del Terzo settore (ETS), la normativa inerente il divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, si applica alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri, per le quali non era finora prevista una disciplina ad hoc con riguardo alle presunzioni in tema di distribuzione indiretta di utili. Per le ONLUS, sempre nel periodo transitorio, continuerà a trovare applicazione la disciplina che fissa la misura differenziale alla soglia del 20%.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, rispondendo a alcuni quesiti riguardanti il Codice del Terzo settore.
L’art. 4, comma 1 del Codice del Terzo settore stabilisce che la caratteristica essenziale dell’ente del Terzo settore (ETS) è rappresentato dall’assenza dello scopo di lucro. Quindi vi è l’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi istituzionali.
Al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione sopra descritto, l’art. 8, comma 2 del Codice del Terzo settore reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Il comma 3 contiene poi una tipizzazione, non esaustiva, delle fattispecie di distribuzione indiretta di utili e, come tali, vietate. In particolare, la lett. b) del comma 3 considera distribuzione indiretta di utili “la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)”.
Il limite predetto, pertanto, per espressa previsione del legislatore può essere superato, senza che si integri la violazione del divieto di distribuzione indiretta di utili, in presenza dei seguenti casi:
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