Sabato 3 agosto 2024 è entrata in vigore la Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024.
La Legge introduce diverse semplificazioni per gli Enti non profit, modificando gli articoli del Codice del Terzo Settore (CTS) con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione e il funzionamento degli ETS, inclusi i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Inoltre, la Legge aggiunge nuove disposizioni per risolvere alcune questioni lasciate aperte dalla riforma del Codice del Terzo Settore.
Nello specifico, le modifiche al Dlgs n. 117/2017, volte a semplificare il Codice degli Enti del Terzo Settore in vari ambiti, interessano i seguenti articoli:
Vediamo di seguito le principali novità introdotte dalla Legge n. 104/2024.
I proventi ottenuti attraverso sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti e gestione di impianti sportivi devono essere destinati ad attività di interesse generale. Questi proventi sono esclusi dal calcolo dei limiti entro i quali è consentito agli enti del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché queste siano secondarie e strumentali (art. 6 CTS).
NOTA BENE: Solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono continuare ad applicare il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991.
Questa disposizione mira a garantire che i fondi derivanti da attività sportive dilettantistiche siano utilizzati per promuovere il bene comune, incentivando la trasparenza e la responsabilità nell'uso delle risorse.
Gli Enti del Terzo Settore sono esenti dalla responsabilità solidale per il pagamento delle imposte di successione e donazione, che solitamente ricadono sugli eredi, come stabilito dall'art. 36 del Dlgs n. 346/1990. L’articolo 7 della Legge n. 104/2024 ribadisce ed estende questa esenzione, contribuendo a ridurre il carico fiscale su tali enti.
L’articolo 8 introduce anche la possibilità per gli ETS di ottenere una dispensa dagli obblighi di inventario e apposizione dei sigilli sui beni ereditari, semplificando così le procedure amministrative e burocratiche in caso di successione.
Il nuovo articolo 11 del Codice del Terzo Settore, modificato dalla Legge n. 104/2024, introduce una semplificazione significativa per le imprese sociali.
In particolare, stabilisce che l'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa modifica elimina la necessità di una doppia registrazione, riducendo gli oneri burocratici per le imprese sociali.
Inoltre, per le imprese sociali costituite come associazioni o fondazioni, l'iscrizione nel registro delle imprese vale anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica. Questo cambiamento facilita il processo di riconoscimento giuridico, rendendo più semplice e veloce l'operatività delle imprese sociali, che possono così concentrarsi maggiormente sulle loro finalità sociali e meno sulle formalità amministrative.
La Legge n. 104 del 4 luglio 2024 introduce importanti modifiche all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, riguardanti la redazione del bilancio degli enti non profit. Queste modifiche mirano a semplificare e rendere più flessibile la gestione finanziaria degli enti del Terzo Settore.
In primo luogo, viene elevato il limite massimo dei proventi complessivi che consente la redazione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica, invece del bilancio di competenza.
Inoltre, viene introdotto un nuovo comma, il 2-bis, che estende la possibilità di adottare il bilancio nella forma di rendiconto per cassa a tutti gli enti del Terzo Settore, inclusi quelli con personalità giuridica, purché i proventi complessivi siano pari o inferiori a 60.000 euro. In questi casi, il bilancio può essere redatto con entrate e uscite in forma aggregata, semplificando ulteriormente le procedure contabili per gli enti di dimensioni minori.
La Legge introduce anche il nuovo comma 3, che consente agli enti del Terzo Settore che operano esclusivamente o principalmente come imprese commerciali, e che non hanno la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo Settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Questo cambiamento offre maggiore coerenza e facilità di gestione contabile per questi enti.
Infine, il comma 5 dell’articolo 13 CTS viene integrato con un nuovo periodo che conferma ulteriormente la possibilità per gli enti del Terzo Settore, operanti principalmente come imprese commerciali senza qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo Settore. Questo rafforza la flessibilità e l’adeguatezza delle norme contabili agli enti stessi.
Infine, la Legge n. 104/2024 prevede anche che i professionisti possano essere delegati al deposito degli atti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), facilitando così le procedure amministrative.
Il nuovo articolo 24 del CTS permette, salvo divieto nello statuto, la partecipazione degli associati alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
Alle stesse condizioni, lo statuto può prevedere il voto per corrispondenza.
Le lettere e) ed f) dell’articolo 4 della Legge n. 104/2024 introducono significative modifiche agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore (CTS), riguardanti i limiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle associazioni e nelle fondazioni del Terzo Settore.
Nel dettaglio, le modifiche ai parametri per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sia per le associazioni riconosciute che per quelle non riconosciute, includono l'innalzamento dei limiti come segue:
Questi nuovi parametri sono volti a ridurre gli oneri burocratici per le associazioni di minori dimensioni, concentrando le risorse di controllo solo dove strettamente necessario.
Per quanto riguarda la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, applicabile alle associazioni riconosciute, non riconosciute e alle fondazioni del Terzo Settore, i limiti sono stati modificati come segue:
Queste modifiche rendono il quadro normativo più adeguato alla realtà operativa degli enti del Terzo Settore, facilitando la loro gestione amministrativa e contabile e garantendo un livello di controllo proporzionato alla loro dimensione e complessità.
Di seguito una Tabella che sintetizza i nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle associazioni del Terzo Settore, come stabilito dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore modificati dalla Legge n. 104/2024.
Parametro |
Organo di controllo |
Organo di revisione |
Attivo patrimoniale |
€ 150.000 (precedente: € 110.000) |
€ 1.500.000 (precedente: € 1.100.000) |
Ricavi, rendite, proventi |
€ 300.000 (precedente: € 220.000) |
€ 3.000.000 (precedente: € 2.200.000) |
Numero dipendenti |
7 (precedente: 5) |
20 (precedente: 12) |
Le associazioni di promozione sociale (APS) possono ora impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati o volontari, un notevole incremento rispetto al precedente limite del 5% (art. 36 CTS).
La modifica, introdotta dalla Legge n. 104/2024, mira a fornire maggiore flessibilità operativa alle APS, consentendo loro di avvalersi di un numero più significativo di professionisti per supportare le loro attività.
Questo cambiamento riflette la necessità di adeguare le risorse umane alla crescente complessità e alle dimensioni delle operazioni delle APS, permettendo una gestione più efficiente e professionale delle loro iniziative sociali e promozionali.
Le reti associative del Terzo Settore devono mantenere un numero minimo di 100 associati per garantire la loro iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).
In base alle modifiche introdotte dalla Legge n. 104/2024, qualora il numero degli associati scenda al di sotto di questa soglia, le reti associative hanno un anno di tempo per reintegrarlo. Se non riescono a raggiungere nuovamente il minimo richiesto entro questo periodo, rischiano la cancellazione dal RUNTS (art. 41 CTS). Questa disposizione mira a garantire che le reti associative mantengano una base associativa adeguata per sostenere le loro attività e rappresentare efficacemente gli interessi dei loro membri.
Le comunità energetiche (CER), impegnate nella produzione e autoconsumo di energia rinnovabile, possono ora ottenere la qualifica di enti del Terzo Settore (ETS) grazie alle modifiche al Dlgs n. 117/2017. Tuttavia, per ottenere questa qualifica, le CER devono assicurarsi di non essere influenzate in modo dominante dalla pubblica amministrazione (PA).
Le CER si basano su un modello di collaborazione tra vari soggetti (persone fisiche, PMI, enti religiosi, ETS e enti pubblici) che si associano per produrre, accumulare e condividere energia green, costituendo un soggetto giuridico autonomo e senza scopo di lucro. Questo modello, riconosciuto anche dall’articolo 31 del Dlgs n. 199/2021, permette alle CER di operare in un contesto che favorisce la cooperazione attiva, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
L'inserimento tra le attività di interesse generale degli «interventi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo» permette alle CER di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di beneficiare del quadro fiscale delineato dal Codice del Terzo Settore.
Tuttavia, le CER che includono enti pubblici tra i loro membri devono evitare di essere "sottoposte a direzione e coordinamento o controllate" dalla PA, come previsto dall’articolo 4 del CTS.
NOTA BENE: Ciò significa che le CER-ETS devono strutturarsi in modo da bilanciare il ruolo dei partner pubblici, evitando che questi ultimi esercitino un'influenza dominante.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".