Si segnalano alcune prime indicazioni fornite dalla Commissione Massime per il Terzo Settore del Consiglio notarile di Milano in tema di enti del “Terzo settore”.
Si tratta, in particolare, di due massime del 16 gennaio 2018, concernenti la denominazione di questi enti.
La prima massima attiene all’indicazione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione degli enti, spiegando come gli enti che vogliano assumere la detta qualifica prima dell’istituzione del Registro Unico Nazionale e sul presupposto dell’iscrizione allo stesso, possano, in sede costitutiva o deliberativa, procedere con l’inserimento dell’indicazione in oggetto “fermo restando che l’utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”.
Nel secondo precetto, i notai meneghini indicano gli enti del Terzo Settore che sono esentati dall’obbligo di inserire nella propria denominazione l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” ai sensi dell’articolo 12 D.lgs. 117/2017.
Si tratta degli enti religiosi civilmente riconosciuti, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti filantropici, delle imprese sociali e delle cooperative sociali; per questi – viene ricordato - rimane comunque ferma la facoltà di includere nel proprio nome l’indicazione di cui si discute, sempre “nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo”.
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