Rientra nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente il bonus straordinario erogato dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Quindi, i contributi erogati dall'Ente nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del TUIR, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta di cui all'art. 23 del Dpr. n. 600/1973 e di rilascio della Certificazione Unica.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 492 del 20 luglio 2021.
Gli "enti bilaterali", ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(...) la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (...) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall'ente bilaterale è stato chiarito che esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.
Pertanto, sono tassati i redditi sostitutivi e o integrativi di redditi (cd. lucro cessante), mentre non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali.
La disciplina generale di tassazione può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche disposizioni tese ad escludere la rilevanza reddituale di quanto percepito.
Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il D.L. n. 137/2020 (cd. "Decreto Ristori") convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, all'art. 10-bis ha previsto che:
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ciò posto, il riportato articolo 10-bis del decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione i lavoratori dipendenti. Pertanto, i contributi erogati dall'Ente istante nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 6, co. 2, del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta di cui all'art. 23 del Dpr. n. 600/1973 e di rilascio della Certificazione Unica.
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