Energie rinnovabili ed efficienza energetica

Pubblicato il 07 maggio 2015
Al via il programma per l'uso razionale dell'energia nei processi produttivi

Le imprese produttive (Micro, piccole, medie e grandi) che hanno le unità produttive nelle regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e che hanno intenzione di realizzare investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica, possono beneficiare dei programmi previsti dal POI (Programma Operativo Interregionale) energia.

Lo scorso 24 aprile è stato firmato un decreto che mette a disposizione 120 milioni di euro a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/13.

Il nuovo bando, (gestito dalla DGIAI - Direzione generale per gli incentivi alle imprese) sulla scia delle azioni di sostegno iniziate con il decreto delMise (del 5 dicembre 2013), ha l'obiettivo di sostenere la crescita e rilanciare la competitività delle imprese tramite investimenti funzionali per un uso razionale e sostenibile dell’energia all’interno dei processi produttivi.

I progetti finanziabili rientrano nell'ambito di programmi d’investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria all’interno di unità produttive esistenti, prevedendo spese ammissibili non inferiori a 30.000 (trentamila) euro.

Il termine di apertura e le modalità di presentazione delle domande saranno definite entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto saranno definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione.
 
Il POI energia

Il POI Energia è lo strumento attraverso il quale viene data attuazione alle previsioni del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in materia di energia, ed ha come obiettivi principali quelli di:
Le aree di intervento del programma sono: Le agevolazioni saranno concesse attraverso una procedura valutativa a sportello nel rispetto del Regolamento de-minimis, nelle forme alternative di:
Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per i programmi di investimento ammontano a 120.000.000 (centoventimilioni) di euro, a valere sulle risorse residue del POI Energia, nella quota di competenza della DGIAI.
Requisiti per le agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni (1) le imprese alla data di presentazione della domanda devono:
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(1) Non possono beneficiare dei benefici in parola le imprese destinatarie di un decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul decreto del Mise del 5 dicembre 2013, ad eccezione per le imprese che hanno, alla data del nuovo decreto, formalizzato la rinuncia alle agevolazioni.

Gli interventi

Gli investimenti ammessi sono volti alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all’interno di un’unità produttiva esistente.

Tipologie di interventi ammessi
  • isolamento termico degli edifici in cui sono svolte le attività economiche;
  • razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;
  • installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
  • installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile.

Relazione tecnica


Il programma di intervento dovrà essere illustrato con una relazione tecnica, sotto forma di perizia giurata, firmata da un tecnico qualificato, attestante la capacità del programma di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria.

Tale relazione dovrà essere preparata anche per le opere edili con annesso computo metrico estimativo delle opere.

Per l'ammissibilità dell'agevolazione, i programmi d’investimento devono:
Per gli stessi programmi che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000 euro, occorre avere sostenuto spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto; per i programmi che accedono ai finanziamenti agevolati, è necessario realizzare il programma d’investimento e il pagamento dell’ultimo titolo di spesa correlato entro il 31 dicembre 2016.

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(2) La piena disponibilità deve garantire l’utilizzo dei beni agevolati per un periodo di tempo congruo previsto dal decreto.
(3) Per data di avvio del programma d’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Spese ammissibili

Il programma ammette l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento a:
Le spese devono essere conformi alle norme (4) sull’ammissibilità delle spese previste per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la programmazione 2007 – 2013; possono riguardare mezzi mobili strettamente necessari alla produzione.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada.

Le spese devono essere capitalizzate e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 5 anni, o 3 anni nel caso di imprese piccole e medie, e per lo stesso periodo (dalla data di conclusione del programma) devono essere mantenute nella regione in cui è ubicata lunità produttiva.

Non sono ammesse le spese relative sostenute con la locazione finanziaria, relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, spese di funzionamento, spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente tali aiuti.

Non sono ammissibili inoltre, spese di singoli beni di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA.

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(4) D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento de minimis, ai sensi dei quali l’agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non può in alcun caso superare l’importo di 200.000 euro.


Le erogazioni - come già menzionato - sono modulate in un:
Il finanziamento agevolato (che non è assistito da particolari forme di garanzia) va restituito senza interessi secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti che scadono il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per massimo 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Apporto di risorse proprie

Per la quota non coperta dalle agevolazioni le aziende beneficiarie devono garantire l’apporto di un contributo finanziario, con risorse proprie, o anche con un finanziamento esterno, che non contenga alcun tipo di sostegno pubblico.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione:
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(5) I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” , sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

La domanda

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Alla domanda dovranno essere allegati:
Le imprese usufruiranno delle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e, nel caso in cui le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria, fino ad esaurimento.

Nota bene - La graduatoria è formata in ordine decrescente, in base al valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, siano già sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili, e il totale degli investimenti proposti. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

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(6) La dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

L'istruttoria delle domande

L'esame delle domande verrà effettuato nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, se necessario, in base alla posizione assunta nell’ambito della graduatoria. Verrà esaminata la documentazione presentata, verificando la completezza e la conformità della stessa, e il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla legge, nonché delle condizioni economico -finanziarie.

Osserva – In caso di insussistenza delle predette condizioni verranno comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Le istruttorie con esito positivo saranno seguite dal provvedimento di concessione delle agevolazioni il quale contiene l’indicazione: delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma (7).

Per la determinazione dell'ammissibilità della domanda di agevolazioni in relazione alle caratteristiche economico-finanziarie dell’impresa proponente vengono valutati i seguenti indicatori:
  • indipendenza finanziaria, determinata sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
  • copertura degli oneri finanziari, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari.
Per i programmi che accedono al finanziamento agevolato, viene verificata la capacità di rimborso dell’impresa dai dati presenti nell'ultimo bilancio approvato.


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(7) L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

Erogazione delle agevolazioni

Le erogazioni delle agevolazioni sono massimo tre:
Le erogazioni sono disposte sulla base di fatture quietanzate.

Osserva - In alternativa alla suddetta modalità di erogazione, le singole quote (ad eccezione della prima) possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente all’apertura del conto corrente vincolato previsto nella convenzione tra il Ministero e l’ABI del 12 febbraio 2014, e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014.
Adempimenti delle imprese

Ogni impresa deve rendere fisicamente individuabili presso l'unità produttiva i beni relativi alla domanda di agevolazione; in particolare deve essere apposto su ciascun bene una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo.


L’impresa beneficiaria, inoltre, deve:
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(8) L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo “de minimis” che determinino il superamento del massimale consentito.

I controlli del Ministero

Il Ministero può effettuare i controlli e le ispezioni - anche a campione - in ogni fase del procedimento, in particolare vengono verificate le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché l’attuazione degli interventi finanziati.


Nello specifico, entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori:
Eventuali variazioni dell’impresa relative a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, o variazioni del programma d’investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività, devono essere tempestivamente comunicate in modo da effettuare le opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti.

La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa.

Fino a quando le variazioni non sono state approvate, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Le stesse agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

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(9) Qualora, invece, il superamento dei medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero, la revoca delle agevolazioni non viene effettuata purché l’impresa beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha determinato il superamento.

Quadro normativo
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24 aprile 2015
- Regolamento UE n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013 - Regolamento “de minimis
- Regolamento UE n. 651/2014, del 17 giugno 2014 - Regolamento GBER
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