La nuova circolare delle Entrate, numero 36 di ieri, detta le istruzioni per la fruizione delle detrazioni Irpef ed Ires sugli interventi per il risparmio energetico, a distanza di cinque mesi dall’operatività della norma, sette dalla fine del periodo agevolato.
I benefici consistono nella detrazione dall’Irpef o Ires del 55 per cento del costo sostenuto per pannelli solari, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre e riqualificazioni energetiche di edifici, alla condizione che questi interventi siano effettuati su edifici esistenti (perché iscritti in Catasto o perché vi è richiesta di accatastamento, nonché perché si corrisponde l’Ici, quando dovuta), non su quelli di nuova costruzione.
Il beneficio fiscale non necessita del preventivo invio al Centro operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, neppure della comunicazione alla Asl, a meno che questa non sia obbligatoria per la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nei cantieri.
Tuttavia, blocco inatteso, secondo la circolare, in assenza di parametri di risparmio energetico – la finanziaria 2007 prevedeva che le strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi fossero agevolate solo se rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla manovra, ma per un errore nella Tabella i valori di trasmittanza delle coperture e dei pavimenti sono stati invertiti – i lavori eseguiti su essi non sono agevolabili.
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