L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46 del 19 luglio 2007, detta le regole sulla disciplina fiscale relativa agli incentivi per la produzione di energia con gli impianti fotovoltaici, “incentivi in conto energia”, prevista dal Dlgs 387/03 e dal Dm del 19 febbraio sintesi è spiegato che:
- i contributi a titolo di tariffa incentivante percepiti dalle imprese per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici concorrono nella determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap come contributi in conto esercizio;
- i contributi relativi alla parte di energia ceduta vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 4%;
- quanto percepito dalla persona fisica dalla vendita alla rete dell’eccesso di energia prodotta per il proprio fabbisogno dovrà essere dichiarato come reddito diverso.
Ai fini Iva viene chiarito che:
- la tariffa incentivante non è da assoggettare anche quando è percepita nello svolgimento di un’attività d’impresa, arte o professione, poiché si tratta di un contributo a fondo perduto per la realizzazione e la gestione degli impianti, percepito senza controprestazione resa al soggetto erogatore;
- per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto si applica l’aliquota del 10%, che potrà essere detratta se effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, poiché è ininfluente l’erogazione dell’incentivo;
- i proventi derivanti dalla cessione dell’esubero da parte di privati o enti non commerciali, al di fuori dell’attività d’impresa, non sono assoggettabili ad Iva poiché non è configurabile lo svolgimento abituale di un’attività commerciale.
Dunque, se l’energia è destinata al fabbisogno del proprio consumo al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa i proventi delle tariffe incentivanti e la produzione di energia al pari dello “scambio sul posto” non rilevano ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e ai fini Iva; mentre, se l’attività di produzione è esercitata in regime d’impresa o se si cede energia prodotta in esubero i proventi sono tassati.
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