La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento pubblicato il 10 settembre 2020, ha esaminato i profili di responsabilità penale legati alla eventuale emersione irregolare dei rapporti di lavoro, sulla base delle previsioni recentemente introdotte dal cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020).
L’istanza di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in corso produce, quale diretta conseguenza, l’effetto di far affiorare una pregressa violazione da parte del datore di lavoro di norme tributarie, previdenziali o assistenziali e da parte del lavoratore della disciplina in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, che determinano l’instaurazione di un procedimento penale a carico di entrambi.
Tuttavia, la presentazione dell’istanza determina, quale ulteriore effetto, la sospensione dei sopra menzionati procedimenti penali promossi nei confronti sia del datore di lavoro sia del lavoratore.
L’art. 103 del “Decreto Rilancio” contiene la norma riguardante l’emersione dei rapporti di lavoro, secondo la quale i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
In riferimento alla seconda ipotesi, nell’ambito della procedura, si delineano diversi rischi di reato sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Il primo importante effetto, sul piano penale, delle richieste di “conclusione di un contratto di lavoro subordinato” e di “emersione di rapporto di un rapporto di lavoro irregolare” è quello della sospensione dei procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e del lavoratore “per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale”.
La sospensione, però, non opera nei confronti dei datori di lavoro per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, nonché per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Sono previste tre diverse condizioni, al verificarsi delle quali si realizza l’estinzione dei reati per i quali è stato aperto un procedimento penale:
In caso di false dichiarazioni o attestazioni, si applica l’art. 76 del Dpr. n. 445/2000, secondo il quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.
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