Emersione di lavoro irregolare: termini di chiusura del procedimento

Pubblicato il 11 maggio 2022

Il procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 241/1990, infatti, la materia dell’emersione deve ritenersi esclusa dall’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell’art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2.

E' quanto precisato dal Consiglio di Stato, nel testo della sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, con cui è stato sottolineato che la disciplina dei procedimenti concernenti l’immigrazione e la cittadinanza viaggia su binari normativi del tutto svincolati da quelli previsti dalla richiamata Legge n. 241, rispondendo a logiche ed esigenze organizzative "non conciliabili con l’ordinario sistema dei termini".

Pur in assenza di una puntuale indicazione normativa, è possibile rinvenire un implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in oggetto, termine ricavabile in via interpretativa proprio dal quadro normativo di riferimento.

Quest'ultimo, nel fissare come ordinariamente superabile, nella materia degli stranieri, il limite temporale dei 180 giorni, lascia intendere che è proprio questo il parametro ordinario di durata al quale rapportare il loro svolgimento.

Per il Collegio amministrativo, quindi, "se il punto di “tolleranza” si situa intorno alla soglia “critica” dei 180 giorni, è ragionevole fissare su tale standard il limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del termine da parte dell’amministrazione".

Si tratterebbe, infatti, di una quantificazione proporzionata all’elevatissimo numero di istanze in materia di emersione da lavoro irregolare, oltre che alla pluralità di accertamenti e di incombenti procedurali che ne devono precedere la definizione.

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