Con la circolare n. 72 di ieri 21 giugno, l’Inps illustra le modalità di valorizzazione del contributo forfettario versato dalle aziende che hanno presentato istanza di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.
Il D.L. n. 34/2020 ha previsto la possibilità:
I settori interessati sono:
I datori di lavoro possono essere quindi cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, con un reddito, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere invece non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data.
Le istanze sono state presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 agosto 2020.
Con il procedimento di emersione in oggetto è previsto altresì che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro paghi un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono state stabilite con decreto interministeriale del 7 luglio 2020 come segue:.
Per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario, la valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo del lavoratore avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.
Il processo di accreditamento, quindi, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.
Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando al contributo forfettario mensile versato di € 100,00 un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento IVS, Assicurazione Sociale per l’Impiego, ex CUAF, fondo di garanzia TFR, assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria calcolata sulla base del contributo forfettario di € 100,00 e dell’aliquota contributiva media del 37,87% è pari a € 264,06 per ogni mese o frazione di mese.
Il numero massimo delle settimane utili ai fini pensionistici è inoltre pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e a € 205,20 per l’anno 2019).
Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario di € 100,00 la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili, da versare per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.
Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative è pari a 261 euro.
In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione non si procede alla restituzione del contributo forfettario, ma vengono restituiti gli importi versati per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".