Emergenza COVID-19. Nuove date per 730 e CU

Pubblicato il 02 marzo 2020

Nuovo calendario per precompilata e CU, sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive. Sono alcune delle misure contenute nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2020 avente ad oggetto strumenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ma il Governo si è attivato anche in altri ambiti:

Emergenza COVID-19. Rinvio per il modello 730 e la CU per tutti

Ha carattere nazionale, quindi applicabile a tutti i contribuenti, la proroga per gli invii dei dati per la dichiarazione precompilata e una nuova data per la trasmissione del 730 precompilato.

Pertanto, la Certificazione Unica e i dati degli oneri detraibili o deducibili (spese sanitarie, mutui, istruzione, asili nido, previdenza complementare, contributi e ristrutturazione ecc.) dovranno essere inviati entro il 31 marzo prossimo.

La dichiarazione precompilata non sarà attivata dal 15 aprile ma dalla prima settimana di maggio. La consegna dei 730 ha come termine il 30 settembre. Non vi sono variazioni, invece, circa i termini per i rimborsi a cui hanno diritto i contribuenti: prima verrà presentato il 730 e prima saranno recuperate le somme in busta paga.

Inoltre - prevede il comunicato stampa del Governo n. 33 del 29 febbraio 2020 - per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, il blocco temporaneo del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali.

Emergenza COVID-19. Misure per gli abitanti della “zona rossa”

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

La sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto Mef del 24 febbraio 2020, si estende anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono stanziati.

Emergenza COVID-19. Misure per il settore turistico

A favore delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, viene prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Saranno studiate apposite forme di compensazione per coloro che, a causa delle misure adottate per prevenire la diffusione del virus, non hanno potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici.

Emergenza COVID-19. Misure per imprese

E’ stato fissato un aumento della dotazione del Fondo di garanzia per le Pmi e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione, a titolo gratuito, del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, comprese quelle del settore agroalimentare.

Ogni impresa può fruire di un importo massimo di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta, pari al 90 per cento in caso di riassicurazione.

Un decreto Mef potrà estendere, per un tempo limitato, l’agevolazione alle Pmi con sede in aree limitrofe alla “zona rossa”, se hanno subito un danno eccezionale.

Simest ha incrementato di 350 milioni di euro i fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici.

Sarà istituito un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà.

Emergenza COVID-19. Crisi d’impresa, allerta prorogata

Il nuovo decreto-legge conterrà la proroga di 6 mesi, su tutto il territorio nazionale, per il nuovo obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi imprenditoriale a carico degli organi di controllo (sindaci o revisori).

Si ricorda che il correttivo al Codice della crisi d’impresa aveva disposto il differimento solo per le piccolissime imprese, quelle al di sotto dei parametri che obbligano le srl alla nomina dell’organo di controllo interno.

Ora, lo spostamento dell’obbligo al 15 febbraio 2021 (dal 15 agosto 2020) è dovuto alla necessità di assicurare un intervento più ordinato da parte degli Ocri.

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