Emendamento Superbonus, la stretta del Governo

Pubblicato il 13 maggio 2024

Come atteso, l’emendamento del Governo al decreto legge n. 39/2024, consegnato in commissione Finanze a fine giornata del 10 maggio 2024, apporta modifiche significative relative al Superbonus.

Tante le novità che lo compongono: primeggia l’obbligo di distribuire su un arco di 10 anni le detrazioni Superbonus, segue lo stop alla compensazione con i contributi previdenziali e Inail per banche e intermediari finanziari, ripartizione in sei quote annuali per banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025, vengono istituti due fondi appositi per le aree terremotate e il terzo settore.

Inoltre, una modifica al DL n. 39/2024 prevede anche una possibile riapertura per la correzione di errori meramente formali nelle comunicazioni già inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile (mini remissione in bonis): la questione è da definire.

Fissato alle ore 18 di lunedì 13 maggio 2024 il termine per i subemendamenti, mentre la Commissione tornerà a riunirsi il 14 maggio 2024 alle 9,30.

Detrazioni per bonus: ripartizione in 10 anni

A partire dal 2024, le detrazioni fiscali per il superbonus, il bonus barriere architettoniche e il sismabonus, incluso il sismabonus acquisti, saranno ripartite su un periodo di dieci anni. Questa modifica è rilevante per coloro che applicano tali bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi, lasciando fuori i crediti d’imposta già oggetto di forti limitazioni.

Ecco come si presenta la nuova modalità di fruizione dei bonus fiscali:

Compensazione dei crediti d'imposta: variazione per banche

A partire dal 1° gennaio 2025, secondo l'emendamento al Decreto Legislativo n. 39/2024, sarà vietato per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni compensare i crediti d'imposta ottenuti da bonus fiscali con:

Il mancato rispetto di tale regola comporterà oltre al recupero delle somme indebitamente compensate, anche l’applicazione di una sanzione del 30%.

Una seconda stretta è stata disposta per banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%.

Dal 2025 alle rate dei crediti verrà applicata la ripartizione in sei quote annuali.

Inoltre:

Si esula da tale previsione se banche e intermediari hanno acquistato i crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni e ciò viene attestato con dichiarazione sostitutiva.

Nuovi Fondi per il Terzo Settore e aree terremotate

Nell’emendamento presentato dal Governo al Dl n. 39/2024 spicca anche la creazione di due fondi destinati rispettivamente al Terzo settore e alle aree terremotate non comprese dalle coperture previste dalla versione originaria del decreto Superbonus.

Questi fondi sono caratterizzati dalla loro natura a esaurimento, indicando che le risorse saranno disponibili fino al completo utilizzo.

Fondo per il Terzo Settore

Dotazione finanziaria

Il fondo è dotato di 100 milioni di euro.

Destinatari

Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps).

Condizioni di accesso

Le organizzazioni devono essere costituite entro il 30 marzo 2024

Tipo di interventi

Vengono finanziare interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili utilizzati dalle organizzazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Procedura di Richiesta

Le richieste di contributo devono essere inviate telematicamente all'Enea e, in seguito, al ministero dell'Ambiente

Fondo per le aree terremotate

Dotazione finanziaria

Il fondo per le aree terremotate ammonta a 35 milioni di euro.

Area di intervento

Il fondo mira a coprire le zone colpite da eventi sismici successivi al 1° aprile 2009, inclusi i terremoti in Emilia Romagna e Lombardia del 2012, Ischia del 2017, provincia di Catania del 2018 e Molise del 2018.

Modalità di richiesta

Le domande devono essere presentate ai commissari straordinari o delegati alla ricostruzione del territorio interessato.

I contributi vengono erogati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse disponibili

Controlli dei Comuni

L’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al Superbonus viene potenziata: qualora venga rilevata l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, va fatta segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

Al Comune viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sia in relazione a tributi statali sia alle sanzioni civili emerse a seguito di accertamento.

Piano Transizione 5.0.: chiarimenti

Il Governo ha scelto la conversione in legge del Decreto Superbonus (Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024), attualmente in Commissione Finanze al Senato, per rivedere alcune questioni non chiare del Piano Transizione 5.0.

Data di inizio: l’incentivo rivolto alle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, si chiarisce, opera dal 1° gennaio 2024, inglobando, dunque anche i primi mesi dell’anno.

Conferma: entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio. Ciò a pena di decadenza.

Modifiche alle comunicazioni: cambia la frequenza delle comunicazioni dal GSE al ministero delle Imprese che diviene mensile.

Inoltre il Gse deve informare l’Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo inappropriato dei crediti.

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