Email del dipendente Accesso è reato

Pubblicato il 29 aprile 2016

La Corte di Cassazione, V Sez. penale, con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, ha stabilito che qualora il dipendente inserisca una password per l’accesso alla sua casella e-mail aziendale, vuol dire che intende farne uno spazio a lui riservato.

In presenza di tali presupposti, l’accesso abusivo di terzi in tale casella configura il reato di cui all’art. 615-ter del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), anche se si tratta di un sistema informatico aziendale con caselle dedicate ai singoli lavoratori e, quindi, munite di password.

Per una corretta informazione si evidenzia che la Cassazione Penale, sez. V, con sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007, ha affermato che non integra il reato di cui all'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) la lettura della e-mail aziendale del dipendente da parte del suo superiore gerarchico o del datore di lavoro nel caso in cui la mail sia protetta da password, purché sia previsto che il datore di lavoro o il superiore gerarchico debba essere messo a conoscenza della password del dipendente per l’accesso alla sua casella.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy