Elezioni forensi: il Consiglio di stato accoglie l'appello Anai e sollecita la decisione nel merito

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Il Consiglio di stato, con ordinanza n. 735 del 18 febbraio 2015, ha accolto l'appello promosso dall'Associazione nazionale avvocati italiani (Anai) contro l'ordinanza cautelare del Tar del Lazio n. 151 del 15 gennaio 2015 di rigetto della domanda incidentale di sospensione del Regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli avvocati.

Il Collegio amministrativo, in particolare, ha ritenuto condivisibili, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, le censure afferenti il contrasto tra la disciplina dettata dalla Legge n. 247/2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze.

Ai fini, in particolare, della tutela dei principi di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione e di imparzialità dell’amministrazione - si legge nel testo della decisione - "pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010".

In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, quindi, è stata anche ordinata la trasmissione dell'ordinanza al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, Cod. proc. amm.
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