Le sentenze con le quali il Tar Lazio ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 7 e 9 del Regolamento ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi (D.m. n. 170/2014), hanno acquisito autorità di giudicato, non essendo state impugnate, e vanno applicate anche retroattivamente.
In particolare, il giudicato concerne il contrasto dei suddetti artt. 7 e 9 D.m. 170/2014, con il quadro normativo emergente dall’art. 28 commi 2 e 3 Legge n. 247/2012 (secondo i quali, “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”; “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”.)
Ne deriva che le operazioni elettorali svoltesi in applicazione delle norme regolamentari illegittime, vanno annullate anche se avvenute anteriormente alle suindicate sentenze del Tar Lazio (nr. 8332 e 8334 del 2015).
A chiarirlo, la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, annullando, su richiesta di un gruppo di avvocati, i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina.
Invero nel caso de quo - chiarisce la Corte Suprema con sentenza n. 2481 del 31 gennaio 2017 - risulta che furono presentate due liste, ciascuna di 15 candidati su un totale di 15 consiglieri da eleggere e che furono attribuiti tutti i seggi ai candidati di una lista sola. Ciò ad onta della necessaria riconduzione delle liste al limite massimo dei due terzi degli eligendi (secondo quanto previsto dalle sopraindicate sentenze Tar Lazio).
Pertanto, nella specie, il Cnf – che aveva dapprima respinto il reclamo degli attuali ricorrenti – accertata in via incidentale la natura illegittima degli atti amministrativi presupposti alle elezioni in questione, li avrebbe dovuti disapplicare nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale.
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