La Corte di cassazione sull'elezione dei consiglieri e del presidente dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili: eleggibilità per non oltre due mandati consecutivi.
In tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 9, comma 9, D.lgs. n. 139/2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica, senza prevedere eccezioni o limitazioni.
Si stabilisce, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi.
Di conseguenza, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 della Legge n. 113/2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permetterebbe la terza rielezione, in caso di precedente carica cessata prima di metà del mandato.
Così la Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 38333 del 3 dicembre 2021, nel pronunciarsi in ordine a una causa vertente sulla competizione elettorale per il rinnovo delle cariche consiliari degli Ordini dei commercialisti per il quadriennio 2021 - 2024.
La Suprema corte, in particolare, ha respinto il ricorso promosso da due commercialisti che si erano opposti alla delibera che li aveva esclusi dalla competizione elettorale per il rinnovo delle cariche.
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