Edilizia, riduzione contributiva confermata all’11,50% per il 2019

Pubblicato il 29 novembre 2019

Invariata, per l’anno 2019, la riduzione contributiva per le imprese operanti nel settore edile. Infatti, il Decreto Interministeriale (MLPS-MEF) del 24 settembre 2019 ha stabilito – per il corrente anno – il medesimo sgravio sugli oneri previdenziali dello scorso anno, pari all’11,50%, prevista in favore degli operai a tempo pieno del settore edile.

Per accedere allo sgravio contributivo le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica entro il 15 marzo 2020, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”. Il beneficio, invece, può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.

Le caratteristiche della riduzione contributiva, le condizioni d’accesso, nonché le modalità operative per l’invio della domanda, sono state dettagliatamente fornite dall’INPS, con la circolare n. 145 del 28 novembre 2019.

Edilizia, caratteristiche della riduzione contributiva

Il beneficio si applica limitatamente al settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Lo sgravio contributivo compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.

Edilizia, condizioni e requisiti per accedere alla riduzione contributiva

Passando ai requisiti da possedere per usufruire dell’agevolazione che, tra l’altro, vengono riportati anche all’interno della comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva, i datori di lavoro del settore edile:

Edilizia, modalità d’invio della domanda d’accesso alla riduzione contributiva

Per accedere allo sgravio contributivo, le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito istituzionale.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020. In ogni caso, lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.

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